Distacco dall’impianto centralizzato: la prassi da seguire

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condominioLe controversie condominiali sono tra le più diffuse in Italia, e il perchè è probabilmente dovuto al fatto che le norme tese a regolare la convivenza nell’ambito di un condominio non sempre sono chiare o magari sono le stesse persone a non prenderle in seria considerazione. Uno dei temi più dibattuti su questo fronte è quello che riguarda il distacco dall’impianto centralizzato del riscaldamento: ci siamo mai chiesti, infatti, come funzioni questa prassi sempre più richiesta da parte di chi vive in un condominio?

La legge prevede innanzitutto che il distacco lo si possa fare, ma che prima di portarlo in atto debba essere ben valutato in termini di eventuali “squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”. Solo dopo aver analizzato la questione c’è perciò la possibilità di procedere a questa mossa. Dopodichè, fatte tutte le opportune valutazioni del caso, va naturalmente avvertito l’amministratore che a sua volta segnalerà al condomino interessato di dotare il nuovo impianto autonomo di una canna fumaria da collegare al tetto dell’edificio; svolta questa prassi ci si deve dapprima accertare che il distacco dall’impianto centralizzato e l’annessa installazione di una nuova canna fumaria non causino inconvenienti estetici all’edificio: dopo aver valutato la fattibilità di questa seconda operazione, l’assemblea dei condomini può eventualmetne dare il via libera ai lavori.

Ma c’è un terzo scoglio da superare, poichè oltre ad accertarsi che il distacco non ponga in essere un malfunzionamento dell’impianto comune o degli aggravi di spesa agli altri condomini, e dopo aver appurato che l’installazione della canna fumaria per l’impianto autonomo non desti particolare preoccupazione sotto un punto di vista estetico e strutturale, il soggetto interessato al distacco deve altresì mettere nero su bianco – tramite una perizia elaborata da un tecnico abilitato – i consumi dati dalla caldaia centralizzata e i consumi a cui si ipotizza andrà incontro con l’impianto auonomo. Se l’assemblea aprova la perizia si può procedere, altrimenti questa ha tutta la facoltà di richiedere una controperizia.

Attenzione però, perchè non tutti sanno che anche distaccandosi dall’impianto centralizzato di riscaldamento, il condomino coinvolto dovrà comunque continuare a sostenerne le spese di manutenzione, di conservazione e di messa a norma! Apportare il proprio contributo diretto alle parti comuni, d’altra parte, viene sancito dalla legge come obbligo da parte dei condomini. Maggiori informazioni sono comunque reperibili su questo sito grazie al parere di un esperto.

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